Cambi residenza - informazioni

Iter della pratica migratoria

In base al disposto del Decreto-Legge 5/2012, le registrazioni delle richieste di residenza, inviate all'Ufficio Anagrafe, tramite le modalità sopra descritte, verranno effettuate dall'Ufficiale d'Anagrafe entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle stesse. Da questo momento sarà anche possibile l'emissione dei soli certificati di residenza e stato di famiglia (per tutti gli altri certificati, compresa la carta d'identità, bisognerà attendere l'invio successivo dei dati personali completi a cura del Comune di provenienza, l'accertamento dei requisiti previsti e l'esibizione di idonea documentazione ove necessiti).

Successivamente alla registrazione delle richieste di residenza, l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà provvedere a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, tramite appositi accertamenti in loco.

 

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5 del D.L. 5/2012 e dell'art. 75 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (perdita dell'ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

In base all'art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
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